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Statuto
Trascrizione del documento fornito da NOVA. Il testo statutario è riportato senza revisioni editoriali. La denominazione APS e la sua efficacia sono disciplinate dall’articolo 1 del documento.
NOVA
Statuto
Associazione di Promozione Sociale
Sede legale: viale Giacomo Matteotti, 14 – 13900 Biella – BI
p.iva: 13235970962
c.f: 97959030152
SEZIONE I Disposizioni Generali
Articolo 1 – Costituzione, sede e fonti di disciplina
1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito «CTS») e successive modifiche e integrazioni, un’associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, «NOVA APS» (di seguito indicata anche come «NOVA» o «Associazione»). La denominazione per esteso «NOVA – Associazione di Promozione Sociale». L’acronimo APS e la relativa denominazione acquistano efficacia con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale.
2. NOVA ha sede legale nel Comune di Biella. Il trasferimento della sede legale all’interno del Comune di Biella è deliberato dal Consiglio Direttivo, non costituisce modifica statutaria ed è comunicato al RUNTS nei termini di legge. La sede legale dell’Associazione non può essere trasferita al di fuori del territorio della Repubblica italiana.
3. NOVA ha durata illimitata.
4. NOVA è disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni e dalle decisioni adottate dagli organi di NOVA e agisce nel rispetto delle leggi vigenti.
5. Il logo di NOVA è approvato e può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo, che ne cura altresì la tutela. La versione grafica vigente è conservata agli atti dell’Associazione e resa disponibile ai membri, senza che le sue successive variazioni richiedano modifica del presente Statuto.
SEZIONE II Obiettivi e Finalità
Articolo 2 – Natura e finalità di NOVA
1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del CTS:
lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito della promozione e tutela dei diritti l’Associazione intende svolgere campagne di informazione e sensibilizzazione sui diritti umani, civili, sociali e politici e contro ogni forma di discriminazione legata a genere, origine, religione, orientamento sessuale, disabilità o età. Promuove percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e laboratori sugli strumenti di partecipazione democratica, come petizioni, consultazioni pubbliche, bilanci partecipativi e iniziative popolari. Svolge attività di monitoraggio delle politiche pubbliche e della trasparenza amministrativa, con pubblicazione di rapporti e dati aperti, e realizza iniziative per le pari opportunità e l’equilibrio di genere nella vita pubblica, sociale ed economica. Organizza convegni, seminari, incontri pubblici e pubblicazioni sui temi dei diritti, anche in collaborazione con enti pubblici, università, scuole e altri enti del Terzo Settore
3. NOVA lavorerà per favorire la nascita e lo sviluppo di tutte le forme e le esperienze di democrazia partecipativa e potrà collaborare con enti pubblici e privati, associazioni e istituzioni del territorio che ne condividano le finalità di interesse generale e che siano dotati di regole interne che ne assicurino democraticità e trasparenza di bilancio.
4. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, NOVA potrà istituire delle articolazioni territoriali. Tali articolazioni collaborano al perseguimento delle attività di interesse generale dell’Associazione e ne tutelano l’unità e la reputazione.
5. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti del D.M. 19 maggio 2021, n. 107. L’individuazione delle attività diverse è operata dal Consiglio Direttivo.
6. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi, anche mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e delle Linee guida di cui al D.M. 9 giugno 2022.
SEZIONE III Status di membro
Articolo 3 – Adesione a NOVA
1. Il numero dei membri di NOVA è illimitato, ma non può essere inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale, come previsto dall’art. 35 del CTS. Se il numero scende al di sotto di tale minimo, esso deve essere integrato entro un anno.
2. L’adesione a NOVA è libera. Possono aderire a NOVA, conseguendo la qualifica di membro, tutte le persone fisiche che abbiano compiuto 16 anni, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, condizione economica o condizione sociale, che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il Manifesto, lo Statuto e ogni atto e regolamento adottato ai sensi di quest’ultimo. Possono altresì aderire altre APS e, in numero non superiore al 50% delle APS associate, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro.
3. Lo status di membro ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono ammesse adesioni temporanee. La quota associativa non è trasferibile né rivalutabile.
Articolo 4 – Requisiti per divenire membro di NOVA
1. Per associarsi a NOVA, l’aspirante membro deve presentare al Consiglio Direttivo richiesta di adesione compilando l’apposito modulo disponibile presso l’articolazione territoriale di riferimento o sulla pagina internet dedicata. Al momento della compilazione, l’aspirante membro deve fornire:
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, il Manifesto e i regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni degli organi di NOVA;
ogni altra informazione che venga richiesta ai sensi dei regolamenti adottati da NOVA.
2. Le richieste di adesione a NOVA in qualità di membro presentate da soggetti di età compresa tra i 16 e i 18 anni dovranno essere controfirmate da un titolare della responsabilità genitoriale.
3. Il Consiglio Direttivo, o il soggetto da questo delegato, delibera sulla richiesta entro 60 giorni dalla sua presentazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei membri. La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni.
4. Entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, l’aspirante membro può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, organo eletto dall’Assemblea, che decide in via definitiva entro 30 giorni.
5. Il Libro dei membri è tenuto e conservato dal Consiglio Direttivo, anche con modalità telematiche.
Articolo 5 – Diritti dei membri di NOVA
1. Ai membri di NOVA sono riconosciuti i seguenti diritti:
diritto di voto nell’Assemblea di NOVA, secondo le modalità e i limiti stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti;
diritto-dovere di partecipare all’attività di NOVA manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello, eventualmente tramite delegazione secondo le disposizioni del presente Statuto e quelle regolamentari che dovessero venire successivamente adottate;
diritto di presentare la propria candidatura per l’elezione degli organi sociali (elettorato passivo), se maggiorenni, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti;
diritto di essere informati sulle attività di NOVA e di controllarne l’andamento;
diritto di concorrere all’elaborazione e di approvare il programma di attività;
diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che ne consente la consultazione presso la sede o in via telematica entro 60 giorni.
Articolo 6 – Doveri dei membri di NOVA
1. Il comportamento dei membri deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede. Ogni membro è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le decisioni adottate dagli organi di NOVA. È fatta salva la possibilità di continuare a sostenere la propria posizione differente su scelte deliberate all’interno di NOVA, nel rispetto della libertà di espressione di ogni membro e del suo diritto alla partecipazione alla vita di NOVA.
2. Ogni membro si impegna a promuovere e sostenere la missione, gli obiettivi statutari e le linee guida dell’Associazione. Ogni membro chiamato a ricoprire una funzione all’interno di NOVA, o in ogni caso a rappresentare NOVA in qualsiasi sede, si impegna a farlo in coerenza con la missione e gli indirizzi assunti dagli organi sociali, chiedendo supporto al Consiglio Direttivo in caso di necessità.
3. Ogni membro si impegna a pagare la quota associativa, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al presente Statuto e ai regolamenti adottati da NOVA.
Articolo 7 – Perdita della qualifica di membro, procedimento disciplinare e sanzioni
1. La qualifica di membro si perde per:
1. recesso;
2. espulsione;
3. perdita dei requisiti;
4. decesso.
5. decadenza per mancato pagamento della quota associativa (entro il 31 marzo dell’anno successivo), previa diffida scritta.
2. I membri possono recedere da NOVA mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo di posta elettronica. Il recesso ha effetto immediato ed è annotato dal Consiglio Direttivo nel Libro dei membri.
3. I membri sono tenuti ad informare per iscritto NOVA in caso di modifica di qualsiasi informazione che costituisca un requisito per divenire membro di NOVA.
4. I membri che vengano meno ai principi ispiratori di NOVA o che violino il presente Statuto, il Codice di Condotta e ogni altro regolamento, nonché le deliberazioni e decisioni adottate dagli organi di NOVA, possono essere sottoposti alla procedura sanzionatoria a norma del successivo articolo 8.
5. Le sanzioni applicabili, in via permanente o temporanea, a seconda della gravità del caso, e anche cumulativamente, sono:
1. richiamo scritto;
2. sospensione dall’esercizio dei diritti riconosciuti al membro;
3. sospensione o rimozione dagli incarichi interni a NOVA;
4. espulsione.
Ogni provvedimento sanzionatorio deve essere motivato.
6. Il diritto di voto dei membri non in regola con il versamento della quota associativa è temporaneamente e automaticamente sospeso fino alla regolarizzazione salvo ulteriori sanzioni irrogate ai sensi del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo disciplina i tempi e le modalità di versamento della quota annuale.
7. I membri receduti, esclusi, deceduti o comunque cessati dalla qualifica di membro non hanno alcun diritto sul patrimonio di NOVA e pertanto essi o i loro aventi causa non possono richiedere il rimborso delle quote associative versate. I diritti di partecipazione a NOVA non sono trasferibili.
Articolo 8 – Procedura sanzionatoria
1. Competente a emettere ogni sanzione nei confronti di tutti i membri è il Collegio dei Probiviri, secondo la procedura prevista dal presente Statuto e da un eventuale regolamento di funzionamento, nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. La procedura sanzionatoria si avvia su istanza del Consiglio Direttivo tramite presentazione scritta e precisa delle contestazioni mosse al Collegio dei Probiviri in composizione giudicante. Il Collegio dei Probiviri informa il membro o i membri di NOVA nei cui confronti sono state mosse le contestazioni, che potrà/potranno presentare entro un congruo termine assegnato dal Collegio dei Probiviri le proprie controdeduzioni al Collegio, per iscritto. Il Collegio potrà sentire le parti. Il Collegio deve prendere le proprie decisioni entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle controdeduzioni, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso. Il procedimento sanzionatorio innanzi al Collegio si conclude con un provvedimento scritto e motivato di archiviazione o accoglimento che dovrà essere comunicato a cura del Collegio dei Probiviri agli interessati. In caso di accoglimento deve essere indicata la sanzione applicata.
3. Gli interessati possono ricorrere avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri sempre innanzi al Collegio dei Probiviri, in diversa composizione giudicante, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento.
4. Se la procedura sanzionatoria è da attivarsi nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri deciderà in composizione plenaria. È fatta salva la facoltà, per il Consiglio Direttivo o per i membri interessati dalla procedura, di impugnazione della decisione davanti all’Assemblea con comunicazione da farsi al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dal provvedimento di archiviazione o di accoglimento. L’Assemblea Generale è convocata dal presidente del Collegio dei Probiviri in carica con avviso di convocazione da inviarsi ai membri di NOVA entro 15 giorni.
5. La procedura sanzionatoria di cui al presente articolo può essere avviata anche d’ufficio. Il Collegio dei Probiviri ne deve comunicare l’avvio ai membri interessati e al Consiglio Direttivo, che potranno quindi, presentare deduzioni e controdeduzioni a garanzia del contraddittorio nei congrui termini assegnati dal Collegio dei Probiviri. La procedura sanzionatoria segue gli stessi termini di quanto previsto nei precedenti paragrafi.
6. È fatta salva la facoltà di ogni membro di NOVA di segnalare al Collegio dei Probiviri situazioni che si ritengono rilevanti ai fini del presente articolo. A seguito di tale segnalazione da parte di un membro di NOVA il Presidente del Collegio dei Probiviri ascolta le parti e relaziona il Collegio in composizione Giudicante ai fini della apertura d’ufficio una procedura sanzionatoria.
7. Un membro sanzionato rimane vincolato ad ogni obbligazione finanziaria e di qualsiasi altra natura assunta nei confronti di NOVA.
SEZIONE IV Organi di NOVA
Articolo 9 – Elenco degli organi di NOVA
1. Sono organi di NOVA:
l’Assemblea Generale;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Tesoriere;
l’Organo di Controllo;
il Collegio dei Probiviri.
È inoltre nominato, al ricorrere dei presupposti di legge, il Revisore legale dei conti (art. 16-bis).
2. Le cariche sociali sono elettive. Ai componenti degli organi sociali, salvo quelli dell’Organo di Controllo e del Revisore, possono essere riconosciuti compensi solo nei limiti dell’art. 8, comma 3, del CTS.
Articolo 10 – L’Assemblea Generale
1. L’Assemblea Generale dei membri (di seguito «Assemblea») è l’organo sovrano di NOVA e ne definisce le linee generali dell’attività di interesse generale.
2. L’Assemblea è costituita da tutti i membri con diritto di voto. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei membri da almeno 1 mese alla data dell’Assemblea e il cui diritto di voto non risulti sospeso per effetto di un provvedimento sanzionatorio o del mancato pagamento della quota associativa. Ciascun membro ha un voto. Per i membri minorenni il voto è esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
3. Ciascun membro può farsi rappresentare in Assemblea da un altro membro mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun membro può rappresentare sino a un massimo di tre membri, o di cinque se NOVA ha almeno 500 membri.
4. L’Assemblea:
elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, dell’Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri e, ove previsto, il Revisore legale dei conti;
approva e modifica i regolamenti e il Codice di Condotta di NOVA;
definisce le linee generali dell’attività di interesse generale di NOVA e approva il programma annuale di attività;
approva il bilancio di esercizio, l’eventuale bilancio sociale e il bilancio preventivo;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sull’approvazione dell’eventuale compenso spettante ai componenti del Consiglio Direttivo;
delibera sulle modificazioni dello Statuto;
delibera sulla trasformazione, fusione o scissione di NOVA;
delibera sullo scioglimento di NOVA, sulla nomina dei liquidatori e sulla destinazione del patrimonio residuante dalla liquidazione;
decide su ogni altra questione ad essa rimessa dal presente Statuto o dai regolamenti di NOVA, tra cui l’impugnazione delle decisioni emesse dal Collegio dei Probiviri nelle procedure sanzionatorie nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo.
5. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta esso lo ritenga necessario, nonché quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei membri aventi diritto di voto. \[… resto invariato\]
6. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio, con preavviso di almeno 16 giorni, o di 8 in caso di urgenza, mediante avviso inviato a mezzo e-mail all’indirizzo risultante dal Libro dei membri o altri mezzi idonei, contenente il luogo o le modalità di collegamento telematico, la data e l’ora di prima e di seconda convocazione e l’ordine del giorno.
7. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei membri con diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
8. L’Assemblea può essere svolta e deliberare online, attraverso strumenti telematici, e/o nella sede di NOVA o in qualunque altra sede indicata nell’avviso, purché sia possibile verificare l’identità di chi partecipa e vota e siano rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento.
9. La direzione dei lavori assembleari spetta al Presidente, che nomina un segretario per la redazione del verbale, da entrambi sottoscritto. Il Presidente può delegare un terzo, anche consultando i membri.
10. A meno che non sia diversamente stabilito, l’Assemblea decide a maggioranza semplice dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.
11. Per l’approvazione e la modifica dei regolamenti e del Codice di Condotta l’Assemblea decide con il voto favorevole del 66% dei votanti.
12. Per le modifiche dello Statuto e per la trasformazione, fusione o scissione l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei membri con diritto di voto, in seconda convocazione con almeno la metà più uno e nelle convocazioni successive con almeno 1/5 (es. un quinto); delibera con il voto favorevole del 66% dei votanti.
13. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio si applica l’art. 22.
14. Le modalità di funzionamento dell’Assemblea potranno essere disciplinate nel relativo regolamento nel rispetto del presente Statuto.
Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione di NOVA, incaricato dell’organizzazione, della gestione e della promozione dell’Associazione, nonché dell’attuazione delle attività di interesse generale di cui all’articolo. Opera in attuazione degli indirizzi dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi con delibera motivata.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri:
il Presidente;
il Tesoriere;
5 consiglieri.
3. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea secondo un criterio che tenga conto del voto espresso da tutti i membri di NOVA. Il Tesoriere è eletto tra soggetti con comprovate competenze in materia contabile e economico-finanziaria.
4. Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i membri di NOVA maggiorenni con diritto di voto. Si applica l’art. 2382 del Codice civile in materia di cause di ineleggibilità e decadenza.
5. Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo dura 2 (due) anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un massimo di ulteriori 2 (due) mandati, all’esito dei quali non possono essere rieletti se non previo decorso di due mandati successivi.
6. Il Consiglio Direttivo:
attua le attività di interesse generale di NOVA, nel rispetto delle direttive generali e del bilancio approvati dall’Assemblea;
nomina tra i membri di NOVA con delibera i coordinatori di area (di seguito la Segreteria Generale) cui delegare la gestione quotidiana di NOVA senza autonomia di spesa e specifiche funzioni di assistenza organizzativa e di coordinamento. La delega può essere revocata in ogni momento;
assicura il coordinamento tra le articolazioni territoriali e NOVA;
promuove NOVA nei diversi ambiti istituzionali, sociali, culturali, artistici ed economici;
tiene il Libro dei membri e il Registro dei volontari e delibera sull’ammissione dei membri ai sensi dell’art. 4;
può delegare tra i membri di NOVA specifiche funzioni rientranti nelle sue competenze. La delega può essere revocata in ogni momento;
può delegare tra i membri del Consiglio Direttivo funzioni generali rientranti nelle sue competenze. La delega può essere revocata in ogni momento;
esegue le decisioni degli organi di NOVA;
convoca l’Assemblea almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio;
previo parere del Tesoriere, può proporre all’Assemblea di deliberare un compenso in favore dei componenti del Consiglio Direttivo, indicando, eventualmente, anche l’entità del compenso proposto;
può consultare i membri di NOVA su qualsiasi questione o tematica, senza particolari formalità o vincoli, anche attraverso strumenti telematici;
segnala al Collegio dei Probiviri comportamenti dei membri contrari allo Statuto o ai regolamenti di NOVA, formulando istanza al Collegio dei Probiviri per l’apertura di una procedura sanzionatoria;
delibera su tutte le questioni che non sono rimesse ad altri organi di NOVA dalla legge o dal presente Statuto.
predispone, con il supporto del Tesoriere, il bilancio di esercizio e, nei casi di legge, il bilancio sociale, e li sottopone all’Assemblea;
individua le eventuali attività diverse di cui all’art. 2, comma 5, e ne documenta il carattere secondario e strumentale;
stabilisce limiti e condizioni dei rimborsi spese ai volontari.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche via e-mail, contenente data, ora, luogo o modalità di collegamento e ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della riunione. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, anche collegati in via telematica, e adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei propri componenti. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto e sottoscritto un verbale da parte del Presidente e di uno dei suoi altri componenti.
8. Le modalità di costituzione e funzionamento del Consiglio Direttivo saranno disciplinate nel rispetto del presente Statuto in apposito regolamento approvato dall’Assemblea.
9. La cessazione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo dalla carica, per qualunque ragione, comporta l’obbligo per i rimanenti componenti del Consiglio Direttivo (che agiranno ad interim in regime di prorogatio) di convocare urgentemente l’Assemblea Generale per procedere a una nuova elezione del componente/i cessato/i dalla carica. Il/i consigliere/i eletto/i ovvero scelto/i in sostituzione completeranno il mandato del componente/i cessato/i, ma se subentrano quanto sono trascorsi più di 12 mesi del mandato, tale elezione non viene considerata nel computo dei mandati di cui al comma 5 del presente articolo.
10. Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 12 – Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo e ha la legale rappresentanza di NOVA ai sensi dell’art. 15; ne coordina l’attività organizzativa nel rispetto delle direttive generali approvate dall’Assemblea, e ne assicura l’attuazione per il tramite del Consiglio Direttivo. Come i membri del Consiglio Direttivo resta in carica due anni e può essere rieletto per altri due mandati.
2. Oltre ai poteri attribuiti in qualità di componente del Consiglio Direttivo e quanto previsto dall’art. 15 del presente Statuto, ha i seguenti poteri e doveri:
gestisce l’utilizzo del simbolo e degli altri segni distintivi di NOVA;
svolge l’attività di rappresentanza interna ed esterna a NOVA;
convoca, aggiorna e presiede il Consiglio Direttivo e presiede l’Assemblea;
almeno un mese prima della scadenza del mandato, chiede al Consiglio Direttivo di convocare l’Assemblea per il rinnovo delle cariche;
eventualmente nomina fino a due vicepresidenti tra i componenti del Consiglio Direttivo, indicando quello che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Articolo 13 – Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è l’organo di giustizia interna di NOVA; esso è composto da 6 (sei) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, eletti, tra membri di NOVA da almeno 6 (sei) mesi e di comprovata moralità e competenza professionale, dall’Assemblea Generale per un periodo di 2 (due) anni. I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili solo per 2 (due) mandati consecutivi. Non è compatibile la carica di Membro del Collegio dei Probiviri con altra carica elettiva.
2. Svolge la funzione di Presidente del Collegio dei Probiviri ogni membro dell’organo a rotazione ogni 12 (dodici) mesi. La prima presidenza del mandato sarà in capo al più anziano. Il Presidente valuta e risolve eventuali conflitti di interesse tra i componenti del Collegio.
3. Il Collegio dei Probiviri:
1. vigila, in ogni momento, sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti di NOVA, inviando segnalazioni costruttive all’organo interessato, e relazionando annualmente l’Assemblea e il Consiglio Direttivo sulle violazioni riscontrate;
2. svolge il ruolo di mediatore per le controversie sorte tra i membri di NOVA e tra gli organi di NOVA relative all’interpretazione e/o applicazione dello Statuto, del Codice di Condotta e dei regolamenti di NOVA;
3. annulla, con provvedimento motivato e nel rispetto del principio del contraddittorio, su ricorso del Consiglio Direttivo o di almeno il 51% dei membri di NOVA aventi diritto di voto, le disposizioni dei regolamenti di NOVA qualora contrarie allo Statuto, nonché le deliberazioni dell’Assemblea adottate da qualunque organo associativo – con esclusione delle deliberazioni assembleari di modifica statutaria – qualora contrarie allo Statuto o ai regolamenti di NOVA;
4. decide su ogni altra questione ad esso rimessa dal presente Statuto o dai regolamenti di NOVA;
5. nel rispetto del principio del contraddittorio, giudica sui ricorsi proposti dagli aspiranti membri avverso il rigetto della loro richiesta di adesione di cui all’articolo 4 e decide entro 30 (trenta) giorni sulle questioni relative alle controversie fra aspiranti membri e NOVA e fra i membri di NOVA e NOVA stessa (rappresentata dal Consiglio Direttivo) che non scaturiscono da inammissibilità della richieste di adesione a NOVA o da procedura sanzionatoria nel rispetto del principio di contraddittorio, avvia, su istanza del Consiglio Direttivo o d’ufficio su segnalazione dei membri di NOVA, le procedure sanzionatorie in applicazione dell’art. 8 del presente Statuto;
6. giudica sulle opposizioni presentate dai membri avverso qualunque decisione degli organi di NOVA che li riguardi direttamente e individualmente e, in diversa composizione, giudica sulle impugnazioni delle decisioni prese all’esito della procedura sanzionatoria;
7. disapplica le disposizioni dei regolamenti di NOVA contrarie allo Statuto, nonché le deliberazioni adottate da qualunque organo associativo contrarie allo Statuto o ai regolamenti di NOVA, qualora tali disposizioni o deliberazioni siano rilevanti ai fini della decisione.
4. Le modalità di funzionamento del Collegio dei Probiviri potranno essere disciplinate dal relativo regolamento nel rispetto del presente Statuto.
5. È fatta salva la facoltà per i membri di NOVA di segnalare al Collegio dei Probiviri situazioni che richiedano il loro interessamento, anche qualora si tratti di violazioni del Codice di Condotta.
6. Le decisioni definitive del Collegio dei Probiviri sono vincolanti per tutti i membri e gli organi di NOVA.
7. È fatta salva la facoltà per i membri di NOVA di rivolgere le proprie istanze a organi giurisdizionali esterni a NOVA, nel rispetto della legge, ivi compresa l’impugnazione delle deliberazioni ai sensi dell’art. 23 del Codice civile.
Articolo 14 – Tesoriere e Tesoreria
1. Il Tesoriere è responsabile della regolare gestione amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile di NOVA.
2. Il Tesoriere:
tiene e aggiorna, secondo i principi dell’ordinata contabilità, i registri, i libri e gli altri documenti contabili necessari e cura gli adempimenti formali ad essi connessi, in conformità a quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di NOVA;
gestisce le entrate e le uscite, assicura la regolarità contabile e l’attinenza delle decisioni di spesa degli organi di NOVA con le effettive disponibilità bancarie e di cassa e con le voci di bilancio, nel rispetto delle norme di legge in materia;
predispone annualmente la bozza del bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell’art. 13 del CTS, e del bilancio preventivo secondo la normativa applicabile e li sottopone al Consiglio Direttivo;
cura che il bilancio sia redatto secondo la modulistica del D.M. 5 marzo 2020 e ne cura il deposito presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno;
nell’ambito delle funzioni allo stesso conferite, può disporre delle somme depositate presso i conti bancari dell’Associazione, sottoscrivere mandati di pagamento, incassare le quote sociali e le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere e compiere ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
può, in ogni momento, effettuare ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione territoriale di NOVA. Quando l’esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione delle erogazioni e presentare istanza al Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art. 8i;
Le modalità di formazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo \[…\] sono disciplinate \[…\] nel regolamento finanziario e di contabilità proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 10;
Ogni decisione di spesa o di rimborso delle spese sostenute, anche da soggetti terzi, che il Consiglio Direttivo intenda assumere deve essere preventivamente sottoposta al Tesoriere che dovrà verificarne la copertura finanziaria. Qualora la verifica abbia esito favorevole, il Tesoriere rilascerà apposita attestazione e il Consiglio Direttivo potrà deliberare la spesa o il rimborso;
Nello svolgimento delle proprie funzioni il Tesoriere può farsi coadiuvare da un apposito ufficio denominato Tesoreria. La Tesoreria è composta da un numero massimo di 5 membri incluso il Tesoriere, che la presiede e ne è responsabile. I membri componenti la Tesoreria sono nominati direttamente dal Tesoriere tra soggetti con comprovate competenze in materia contabile e economico-finanziaria.
Articolo 15 – Rappresentanza legale e potere di firma
La rappresentanza legale dell’Associazione, sia di fronte a terzi che in giudizio, spetta disgiuntamente al Presidente e al Tesoriere. Il Presidente e il Tesoriere hanno altresì il potere di firma, disgiuntamente tra di loro, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione inerenti il proprio ufficio e, congiuntamente tra di loro, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione. Le limitazioni del potere di rappresentaza sono iscritte nel RUNTS ai sensi dell’art.26, comma 7 del CTS.
Articolo 16 – Organo di Controllo
1. L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo nei casi in cui la nomina sia resa obbligatoria dalla legge, in particolare al superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti dimensionali previsti dall’articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché in ogni altra ipotesi di obbligo stabilita dalla normativa vigente. Resta salva la facoltà dell’Assemblea di procedere alla nomina anche al di fuori dei casi di obbligo di legge.
2. L’Organo di Controllo può essere costituito, a scelta dell’Assemblea, in forma monocratica o collegiale, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge in relazione alla composizione richiesta.
3. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile; nel caso di organo collegiale tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ai componenti si applica l’art. 2399 del Codice civile.Ove previsto, almeno un componente è scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
4. Non possono essere nominati componenti dell’Organo di Controllo coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza stabilite dalla legge, né i componenti del Consiglio Direttivo o soggetti legati agli stessi da rapporti che ne comprometterebbero l’indipendenza.
5. I componenti dell’Organo di Controllo durano in carica per il periodo stabilito dalla legge o, in mancanza, per lo stesso periodo previsto per il Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili.
6. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili; vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento; vigila sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017; esercita, ove previsto, il monitoraggio e l’attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali. A tal fine può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
7. Qualora ne ricorrano i presupposti e i componenti siano in possesso dei relativi requisiti, l’Organo di Controllo esercita altresì la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 16-bis – Revisione legale dei conti
1. Se l’Organo di Controllo non esercita la revisione legale dei conti e ricorrono i presupposti dell’art. 31 del CTS, l’Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
SEZIONE V Finanze
Articolo 17 – Patrimonio di NOVA
1. Il patrimonio di NOVA è costituito da:
quote associative;
contributi pubblici e privati ed erogazioni liberali;
investimenti mobiliari e immobiliari;
interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS;
proventi da attività diverse di cui all’art. 6 del CTS;
proventi da attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 del CTS;
eredità, legati, donazioni, lasciti o successioni;
beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili di proprietà, ovunque si trovino, acquistati direttamente da NOVA, dalle sue organizzazioni territoriali locali, o comunque pervenuti;
ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.
2. NOVA utilizza il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite e proventi comunque denominati, esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusico perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 2, e per sostenere le spese necessarie al suo funzionamento. Il patrimonio può essere altresì utilizzato per sostenere le eventuali articolazioni territoriali di NOVA.
3. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo o da organo appositamente preposto a ciò, nel rispetto della politica sulle donazioni di cui al presente Statuto.
4. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dal Consiglio Direttivo o da organo appositamente preposto a ciò.
5. Durante la vita di NOVA è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
6. L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 17-bis – Bilancio di esercizio
1. NOVA redige ogni anno il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del CTS, secondo la modulistica del D.M. 5 marzo 2020. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori alla soglia di legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa.
4. Al superamento delle soglie di legge NOVA redige e pubblica il bilancio sociale ai sensi dell’art. 14 del CTS.
Articolo 17-ter – Libri sociali
1. NOVA tiene, anche in forma digitale:
il Libro dei membri, a cura del Consiglio Direttivo;
il Registro dei volontari non occasionali, a cura del Consiglio Direttivo, vidimato secondo la Nota MLPS n. 12675 del 14 settembre 2022;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, a cura del Consiglio Direttivo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, se nominato;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.
2. I membri possono esaminare i libri sociali secondo le modalità dell’art. 5.
Articolo 18 – Quota associativa
1. Ciascun membro è tenuto al pagamento annuale della quota associativa.
2. L’ammontare della quota è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere.
3. La quota associativa potrà essere eventualmente differenziata in modo da facilitare la vita associativa. Rientra nelle facoltà del Consiglio Direttivo la scelta dei criteri per la valutazione della sussistenza dei requisiti per il pagamento di una quota associativa differenziata.
4. In caso di perdita della qualità di membro per qualunque motivo, la quota associativa non è rimborsabile, rivalutabile né trasmissibile.
Articolo 19 – Politica sulle donazioni
1. Il Tesoriere, in conformità con la normativa applicabile, pubblica tempestivamente e seconda le tempistiche di legge sul sito internet di NOVA la lista delle donazioni ricevute il cui importo superi il limite previsto dalla legge e dalla normativa sulla trasparenza delle donazioni. Nella pubblicazione sono specificati sia i singoli donanti, sia l’importo donato.
SEZIONE VI Organizzazione territoriale
Articolo 20 – Disciplina dell’Organizzazione territoriale
1. NOVA promuove l’articolazione territoriale democratica nel rispetto della pluralità di genere quale strumento di crescita interna. L’azione territoriale si articola attraverso progetti di cittadinanza attiva e attività di interesse generale coerenti con gli obiettivi e i valori descritti nel presente Statuto.
2. L’organizzazione territoriale di NOVA è costituita da ventidue articolazioni territoriali regionali (di seguito “Entità Regionali”), una per ciascuna regione d’Italia, con l’eccezione della Regione Trentino-Südtirol/Alto Adige, nel territorio della quale vengono istituite due Entità Regionali, una per la provincia autonoma di Trento e una per la provincia autonoma di Bolzano alle quali si aggiunge l’“Entità Esteri”. Il Consiglio Direttivo di NOVA può istituire con delibera articolazioni territoriali locali a livello comunale o, in casi particolari e motivati, a livello di qualsiasi altra suddivisione territoriale all’interno di una regione o provincia autonoma (di seguito “Entità Locali”).
3. Le Entità Regionali, Esteri e Locali (di seguito insieme i “Territori”) non godono di soggettività giuridica distinta da quella di NOVA, ma sono articolazioni territoriali di NOVA e in quanto tale si impegnano a collaborare per mantenere l’unità di NOVA e per tutelarne i valori fondanti e la reputazione.
4. Le modalità di funzionamento e governo delle articolazioni territoriali di NOVA così come il finanziamento delle stesse sono definite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 20-bis – Volontari
1. L’attività dei volontari eventualmente coinvolti da NOVA è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. NOVA iscrive i volontari non occasionali in un apposito registro e ne assicura la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.
2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, nei limiti dell’art. 17 del CTS. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con NOVA.
Articolo 20-ter – Lavoratori
1. NOVA può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri membri, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero dei membri, fermo restando la prevalenza dell’attività di volontariato dei membri (art. 36 CTS).
SEZIONE VII Miscellanea
Articolo 21 – Politica sulla privacy
1. NOVA conduce le proprie attività nel pieno rispetto di tutta la normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali. In particolare, NOVA si adegua alle disposizioni di cui al Codice della Privacy e successive modifiche e alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e successivi interventi normativi di recepimento e implementazione dello stesso. NOVA assicura che solo i dati personali dei propri membri rilevanti e necessari allo svolgimento delle attività di NOVA e al rispetto di obblighi di legge vengano trattati, ciò sempre e comunque nel rispetto della suddetta normativa e con l’adozione di tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza di tali dati.
Articolo 22 – Durata e scioglimento
1. NOVA può essere sciolta in qualsiasi momento per cessazione dell’attività o per qualunque altra causa. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri aventi diritto di voto. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo di NOVA è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall’Assemblea Generale, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 23 – Controversie, scelta del foro e legge applicabile
1. Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana.
2. Fatta salva la facoltà di ciascun membro di adire il Collegio dei Probiviri, tutte le questioni relative a sanzioni, associazione, interpretazione e applicazione dello Statuto, regolamenti interni di NOVA, nonché le questioni relative a controversie tra i membri e NOVA stessa saranno di esclusiva competenza del Foro di Biella.
Articolo 24 – Disposizioni transitorie
1. Fino all’adozione dei Regolamenti di funzionamento degli organi di NOVA per la gestione organizzativa ed amministrativa dell’Associazione si applicano esclusivamente le norme contenute nello Statuto. Il Consiglio Direttivo sentito il Collegio dei Probiviri, con proprie deliberazioni, provvede a dirimere i casi dubbi e a disciplinare gli atti di gestione dell’Associazione nei casi non espressamente contemplati dallo Statuto anche facendo riferimento ai regolamenti di funzionamento approvati dall’Assemblea in forza della precedente stesura dello Statuto di NOVA laddove non in contrasto o incompatibili con le norme del presente Statuto.
Articolo 25 – Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi di NOVA, si applicano il D.Lgs. 117/2017 (CTS) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, il Codice civile e le altre norme di legge.
Omessa la lettura di quanto sopra allegato per espressa dispensa avutane delle parti.